Diritti fondamentali
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Rifiuto dell'ordine di arresto europeo per rischio di violazione
In Belgio erano in corso due ordini di arresto europei (OAE) per l'esecuzione di sentenze detentive imposte in altri paesi , una proveniva da Romania (4 anni per tratta di esseri umani, contro un cittadino rumeno residente in Belgio) e l'altro proveniva dalla Grecia (5 anni, contro un cittadino belga residente in Belgio). In entrambi i casi, le autorità belghe hanno identificato un problema serio, ovvero, se consegnassero queste persone, vi era un rischio reale che, nello Stato emittente, finissero condizioni di detenzione che potrebbero violare i diritti fondamentali, in particolare l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sui trattamenti inumani o degradanti; e nel caso greco vengono menzionati anche gli articoli 3 e 5, per la condizione mentale dell'interessato e l'impatto sulla sua privazione della libertà.
Nel caso rumeno, inoltre, la Corte d'Appello di Bruxelles ha deciso di non consegnare, ma la pena potrebbe essere eseguito in Belgio utilizzando una regola belga legata alla Decisione Quadro (UE) 2002/584 (art. 4.6). Il soggetto interessato ha presentato ricorso, sostenendo che, se il rifiuto è basato su un motivo "obbligatorio" legato ai diritti fondamentali, non ha senso "agganciare" successivamente un motivo "facoltativo" per eseguire comunque la pena in Belgio. Nel caso greco, il pubblico ministero ha difeso il contrario, sostenendo che, per evitare l'impunità , al momento del rifiuto dell'ODE dovrebbe essere valutata l'applicazione di tale art. 4.6.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) chiarisce che, se si riscontra tale rischio e si rifiuta la consegna in base all'art. 1.3, bisogna chiudere la procedura di consegna e non è possibile utilizzare successivamente l'art. 4.6 come "complemento" per ordinare di eseguire in Belgio tale pena straniera, anche se si invoca la prevenzione dell'impunità. Il Belgio deve agire per prevenire l'impunità, ma la via appropriata è un'altra, la Decisione Quadro (UE) 2008/909, chiedendo di propria iniziativa allo Stato emittente di inviare la sentenza e il certificato affinché la pena sia eseguita in Belgio. Ciò non obbliga automaticamente lo Stato emittente a inviare la documentazione, ma il suo eventuale rifiuto deve essere compatibile con una cooperazione penale efficace e tenendo presente il rischio di impunità.
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